Vi invitiamo caldamente a firmare la petizione on-line lanciata da Gino Famiglietti per contrastare l’introduzione di una serie di modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio operata dal Decreto-Legge n.70 del 13 maggio 2011.
Qui di seguito vi proponiamo alcuni importanti passi dell’appello:
Si segnala anzitutto la modifica del dettato normativo che stabiliva in cinquanta anni la soglia temporale oltre la quale era possibile […] sottoporre tutti gli oggetti d’arte […] ad accertamenti per verificarne il grado di interesse culturale. Tale soglia temporale […] è stata infatti improvvisamente elevata, per il solo patrimonio immobiliare pubblico o di enti no profit, compresi quelli religiosi, fino a settanta anni.
[…]
Le ragioni di tale elevazione, per espressa indicazione normativa, sarebbero da ricercare, nell’ordine, nell’esigenza di accelerare le procedure per realizzare le opere pubbliche […] e nell’esigenza di dare massima attuazione al federalismo demaniale.
[…]
A puro titolo esemplificativo, si segnala che, su tutto il territorio nazionale, potrebbero verificarsi incontrollate dismissioni, alterazioni e modifiche incongruenti su opere quali:
– Torino, Salone per le esposizioni (1947-49) e Palazzo del Lavoro (1956- 60) di Pier Luigi
Nervi;
– Genova, Chiesa della Sacra Famiglia e complesso parrocchiale (1956) di Ludovico
Quaroni e Adolfo De Carlo;
– Opicina (TS), Villaggio del fanciullo (1949-57) di Marcello D’Olivo;
– Venezia, Sede INAIL (1952-56) di Giuseppe Samonà, Egle Trincanato;
– Milano, Padiglione d’arte contemporanea (1949-53) di Ignazio Gardella;
– Bologna, Sede ENPAS, (1952-57) di Saverio Muratori;
– Francavilla al Mare (CH), Chiesa di S. Maria Maggiore (1951-54) di Ludovico Quaroni;
– Napoli, Sede del Politecnico (1954), di Luigi Cosenza.
Parimenti sarebbero a rischio interventi fondamentali per la storia dell’urbanistica italiana del secondo Novecento, quali:
– Milano, Quartiere sperimentale QT8, risalente agli anni 1946-53, ad opera di Piero
Bottoni, con opere di numerosi architetti, tra i quali: Vico Magistretti, Gabriele Mucchi,
Pietro Lingeri, Giancarlo De Carlo, Marco Zanuso, Vittorio Gandolfi, Arrigo Arrighetti;
– Cesate (MI), Quartiere INA-Casa (1950 e seguenti) di Franco Albini, Gianni Albricci,
Ignazio Gardella, Ludovico Belgiojoso, Enrico Peresutti, Ernesto Nathan Rogers;
– Torino, quartiere La Falchera (1950 e seguenti) di Giovanni Astengo, Sandro Molli Boffa,
Nello Renacco e Aldo Rizzotti;
– Roma, Quartiere INA-Casa Tiburtino (1949-54) di Ludovico Quaroni e Mario Ridolfi
(capigruppo) con, tra gli altri, Carlo Aymonino, Carlo Chiarini, Mario Fiorentino; le torri INA
in viale Etiopia (1951-1954) di Mario Ridolfi e Wolfgang Frankl; l’unità d’abitazione
orizzontale nel Quartiere Tuscolano (1950-51) di Adalberto Libera;
– Matera, Borgo La Martella (1951-54) di Ludovico Quaroni e altri.
[…]
Altra modifica al Codice […] è quella apportata dall’articolo 4, comma 16, lettera d) […] per effetto della quale l’obbligo di denunciare il trasferimento della detenzione di beni immobili vincolati […] viene soppresso.
L’obbligo in questione era stato stabilito al fine di consentire all’Amministrazione di poter sempre sapere chi è il soggetto che ha la materiale disponibilità di un bene vincolato, e quindi è responsabile del rispetto delle regole di corretta conservazione dello stesso. Per effetto di tale modifica, invece, l’Amministrazione non sarà più in grado di esercitare le istituzionali funzioni di vigilanza sugli immobili vincolati, mentre i proprietari di dimore di pregio potranno mettere a reddito i propri immobili evitando di dar conto di eventuali lavori improvvidi eseguiti all’interno delle dimore stesse.
[…]
Infine, con la lettera e) del comma 16 dell’articolo 4 […] è stata introdotta la modifica forse più rilevante al Codice, che incide sull’articolo 146 in materia di autorizzazione paesaggistica.
[…]
In pratica, è stato introdotto il silenzio-assenso in materia di autorizzazione paesaggistica.
[…]
In tal modo si è rovesciata la logica sottesa alla collocazione del dovere della tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione fra i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale.
[…]
Per effetto della nuova disposizione […] il ruolo prioritario non è più riconosciuto alla tutela, ossia alla conservazione del paesaggio come rappresentazione identitaria della Nazione nei suoi valori culturali […] ma alla libertà d’impresa economica.
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